Statuto


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “KAMELOS
ART. 1
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata “KAMELOS” con sede in Grizzana Morandi, via Ponte n. 80E.
L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, della Legge 383/2000 e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3.
L’Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione associativa ti promozione sociale” non a scopo di lucro .
L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Comunita' Montana Alta e Media Valle del Reno. 
ART. 2
DURATA
 L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

 Kamelos ha lo scopo di svolgere attivita' di utlilita' sociale a favore dei soci cosi' come a terzi, nel rispetto della liberta' e dignita' degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza, apartitica e apolitica. Kamelos e' un'associazione di promozione sociale e progettazione educativa che propone attivita' educative, espressive, culturali, sociali e ricreative.
Scopi dell'Associazione sono:
  • organizzare eventi ludico ricreativi per i bambini (da 2 a 14 anni) e i loro genitori
  • porsi come luogo di incontro e di aggregazione in nome dello sviluppo educativo e culturale
  • attivita' telematiche mobili o IP tese a favorire la socialita' superando il digital divide
  • G.A.S.Gruppo di Acquisto Solidale
  • Mercatini dell’artigianato per vendere manufatti creati dai membri dell’Associazione per l’autosostentamento e/o per la raccolta di fondi a scopi benefici, che verranno concordati di volta in volta
  • nido famiglia, destinato ai figli dei soci per un massimo di n° 5 bambini, dai 3 mesi ai 3 anni di età
  • attivita' e supporto di doposcuola
  • attivita' e laboratori artistico-espressivi
  • attivita' di educazione ambientale e di educazione alla sostenibilita'
  • corsi per i soci (le materie verranno concordate a seconda delle necessità)
  • produrre e distribuire materiale divulgativo e didattico in varie forme
  • ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti
  • effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento di tali scopi
Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali, nel rispetto del presente Statuto. L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, In particolare, l’Associazione orienta la propria attività nel seguente settore :
-istruzione, formazione e promozione della cultura e dell'arte (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97).
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
 ART. 4

I SOCI

 L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
  1. soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
  2. soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
  3. soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
 ART. 5

MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI

 L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
 ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

 La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:
  1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
  3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  4. per indegnità;
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 Tutti i soci hanno diritto:
  1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
  2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;.
Tutti i soci sono tenuti:
  1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
  4. a versare la quota associativa annuale.
Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute previa autorizzazione e documentazione.
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9

ASSEMBLEA

 L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. 

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

 L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l’approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.).
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
  1. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  2. elegge i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri;
  3. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
  4. delibera l’ammissione e l'esclusione dei soci;
  5. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
L'Assemblea straordinaria delibera:
  1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
  2. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 30 giorni (ridotti a 5 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 90gg ( ridotti a 30 in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione1, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11

VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA

 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).

ART. 12

VOTAZIONI

 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).

ART. 13

VERBALIZZAZIONE

 Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere rese pubblice a richiesta dei soci. 

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

 Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
Esso è formato da almeno tre membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario-economo.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  2. curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
  3. curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  4. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
  5. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
  6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni sessanta giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 30 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15

IL PRESIDENTE

 Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

 I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
  1. il libro dei soci;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
  4. il libro giornale della contabilità sociale;
  5. il libro dell’ inventario.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE (EVENTUALE)

 Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. 

ART. 18

IL SEGRETARIO-ECONOMO (EVENTUALE)

 Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario-economo firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale.

ART. 19

GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

 Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

ART. 20

PATRIMONIO

 Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:
  1. da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
  2. dai contributi dei propri soci;
  3. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ART. 21

ESERCIZIO SOCIALE

 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 30 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.  

ART. 22

SCIOGLIMENTO

 Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).

ART. 23

RINVIO

 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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